Art. 5.
(Associazioni e società sportive).

      1. Le associazioni e le società sportive che svolgono attività nei confronti di minori devono sottoscrivere la Carta di garanzia di cui all'articolo 2 ai fini del loro riconoscimento ad esercitare tale attività.
      2. Le associazioni e le società sportive di cui al comma 1 sono altresì tenute a inserire nel proprio statuto o regolamento interno i princìpi, le finalità e le norme della Carta di garanzia previsti dall'articolo 2, comma 2.
      3. Le associazioni e le società sportive di cui al presente articolo devono garantire l'aggiornamento dei propri insegnanti, allenatori, animatori e dirigenti, attraverso gli appositi percorsi di formazione definiti dagli enti locali, dal Ministero della pubblica istruzione e dal CONI.